nella
prelazione agraria il prezzo dovuto dal retraente non può superare quello
indicato nel contratto di vendita
04.11.2001
Cass. 15.01.2001, n. 492
In tema di riscatto di fondo
rustico alienato in violazione del diritto di prelazione, il prezzo dovuto dal
retraente non può superare quello indicato nel contratto di vendita, restando
preclusa al retrattato la facoltà di far valere esborsi ulteriori ed altresì
non può subire maggiorazioni per interessi o rivalutazione monetaria.