nella prelazione agraria il prezzo dovuto dal retraente non può superare quello indicato nel contratto di vendita


04.11.2001

 

Cass. 15.01.2001, n. 492  

 

In tema di riscatto di fondo rustico alienato in violazione del diritto di prelazione, il prezzo dovuto dal retraente non può superare quello indicato nel contratto di vendita, restando preclusa al retrattato la facoltà di far valere esborsi ulteriori ed altresì non può subire maggiorazioni per interessi o rivalutazione monetaria.